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D.Lvo 12/04/2006 n. 163

9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purchè indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

Art. 224. Avvisi con cui si indice una gara (art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi

a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A

b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV

c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera

c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.

3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto

c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 227.

Art. 225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (art. 43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.

5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera

b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinchè le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.

7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provve- dono affinchè tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.

8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.

9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.

Art. 226. Inviti a presentare offerte o a negoziare (art. 47, direttiva 2004/17; Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene, alternativamente

a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari

b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 227, comma 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purchè richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue

a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte

c) il riferimento al bando di gara pubblicato

d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni

a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi

d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonchè la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione

e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici

g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa. Sezione III Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 45, direttiva 2004/17, Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, è di almeno trentasette giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purchè tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte

c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.

4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è di almeno trentasei giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, semprechè dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).

 

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